Riforma dei condomini: le novità della Legge 220/2012

La Legge dello Stato 220/2012 rappresenta una grossa novità nell’ambito della regolamentazione dei condomìni. Dopo che sarà entrata in vigore, il 18 giugno 2013, soprattutto la figura dell’amministratore risulterà molto più definita e assumerà il ruolo di un vero e proprio manager. Tuttavia ci sono altre novità concernenti l’applicazione della norma, vediamo quali saranno le più interessanti.

AMMINISTRATORE
La sua nomina diventa obbligatoria per edifici che raggiungono il numero minimo di 8 condòmini, anche per i casi di edilizia popolare ed economica e residenziale pubblica. L’amministratore non deve aver riportato condanne, non deve essere protestato e deve possedere, oltre al diploma di scuola media superiore, un attestato di formazione professionale.

ANIMALI DOMESTICI
I regolamenti non possono vietare ai condòmini di tenere animali domestici, fermo restando le disposizioni contenute nel regolamento contrattuale che essi hanno sottoscritto con il costruttore prima dell’acquisto della casa oppure le deliberazioni unanimi dell’assemblea.

USO ANTENNA 
Ogni condòmino ha il diritto di ricevere individualmente il segnale per la propria TV.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA CONDOMINIALE
La comunicazione deve pervenire a ciascun condòmino attraverso lettera raccomandata, posta elettronica certificata o consegna a mano.

CONTO CORRENTE CONDOMINIALE
I flussi di cassa devono obbligatoriamente transitare per un conto corrente intestato al condominio.

CONTABILITA’ CONDOMINIALE
Obbligo di rendicontare il bilancio e di redigere lo stato patrimoniale del condominio.

IMPIANTO CENTRALIZZATO
Il condòmino può rinunciare alla centralizzazione dell’impianto di riscaldamento o di condizionamento. Egli è tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria.

IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI
Ciascun condòmino può installare sul lastrico solare un proprio impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili senza autorizzazione condominiale. In tal caso l’assemblea esercita il solo controllo.

SITO WEB CONDOMINIALE
L’assemblea può decidere di allestire un sito web entro cui sono disponibili i dati della contabilità e dei verbali assembleari.