Dove definisce il codice i beni mobili?

Il codice civile italiano, all’articolo 822, definisce i beni mobili come tutti quegli oggetti che possono essere trasportati da un luogo all’altro senza modificarne la sostanza. Si tratta dunque di beni fisici, in contrasto con i beni immobili, come terreni e fabbricati, che invece sono legati all’immobile su cui si trovano e non possono essere spostati facilmente. Tra i beni mobili rientrano dunque tutti gli oggetti che possono essere trasportati, come ad esempio mobili, automobili, vestiti, oggetti d’arte, elettronica di consumo, attrezzature sportive, ecc.

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