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Norme per la sicurezza degli impianti.

La legge in commento viene qui analizzata per quanto concerne l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti. In particolare, la norma ha definito con precisione, diversamente da quanto le disposizioni previgenti consentivano di fare, quali soggetti possono essere preposti all'installazione, quale professionalità e conoscenza tecnica devono possedere ed a quali tipi di impianti si applica la legge.
Al di là degli aspetti strettamente tecnici, la principale innovazione introdotta consiste nell'obbligo, da parte dell'impresa installatrice, al termine dei lavori, di rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. L'obbligo relativo alla dichiarazione di conformità è pertanto escluso solo per la ordinaria manutenzione. A) Impianti a cui si applica la L. 46/90: produzione, trasporto e utilizzazione dell'energia elettrica; radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne; riscaldamento e climatizzazione; idrosanitari e di trasporto, uso ed accumulo di acqua; trasporto ed utilizzazione gas; sollevamento persone e cose (ascensori, montacarichi, scale mobili); protezione antincendio.
N.B.: purché siano relativi ad edifici adibiti a civile abitazione (sono inclusi gli studi professionali e le sedi di persone giuridiche private), ad eccezioni degli impianti elettrici per cui la normativa deve essere applicata anche quando si tratti di immobili adibiti ad attività produttive. B) Soggetti abilitati all'installazione, trasformazione e ampliamento impianti: imprese (anche individuali) regolarmente iscritte nel Registro Ditte o all'Albo Provinciale Imprese Artigiane in possesso di specifici requisiti tecnico professionali. C) Requisiti tecnico professionali: laurea in ingegneria; diploma di scuola secondaria superiore con specializzazione nel settore, previo inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze di un'impresa del settore; titolo od attestato conseguito in base alla vigente legislazione, previo inserimento di almeno due anni consecutivi alla diretta dipendenza di un'impresa del settore; prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa del settore del medesimo ramo per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore. La L. 46/90 ha inoltre introdotto dei precisi doveri che incombono anche ai proprietari degli immobili o, comunque, ai committenti dei lavori in oggetto, pena l'irrogazione di sanzioni amministrative.
Tali doveri possono così riassumersi: dovere di affidare i lavori di install. manutenz. e ampl. impianti ad imprese abilitate (in caso di inosservanza sanzione amministrativa da L. 100.000 a 500.000; per le altre inosservanze sono previste sanzioni da L. 1.000.000 a 10.000.000); obbligo di far redigere il progetto per impianti al di sopra dei limiti dimensionali previsti dalla legge; obbligo di farsi rilasciare la dichiarazione di conformità; obbligo di provvedere direttamente o tramite terzi al corretto esercizio dell'impianto. D) Dichiarazione di conformità: rilasciata dall'installatore, deve essere, a cura dello stesso, inviata alla propria Camera di Commercio e depositata, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, al Comune che abbia già rilasciato il certificato di abitabilità: non sono accettate dichiarazioni in fotocopia o non recanti la firma del responsabili in originale. N.B.: nel caso di immobili locati, l'obbligo di adeguare gli impianti (il termine previsto dalla legge vigente è giugno 1995) incombe al proprietario poiché tali interventi sono da intendersi ricomprasi nella categoria riparazioni straordinarie (ne discenderà quindi la facoltà per il proprietario di richiedere successivamente all'inquilino un'integrazione del canone); la manutenzione degli impianti, invece, spetta al conduttore in quanto rientrante nella manutenzione ordinaria N.B.: alcuni impianti sono sottratti alla disciplina della L. 46/90.
Essi sono: gli impianti elettrici e a gas posti a monte del punto di consegna dell'energia elettrica o del combustibile gassoso e quelli, ad eccezione dell'elettrico, adibiti ad unità produttive, al commercio, ecc.

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