Alloggi popolari anche a chi possiede un immobile.
E' illegittimo assegnare un alloggio di edilizia residenziale pubblica basandosi su una disposizione ormai superata dall'introduzione dei cosiddetti "patti in deroga", come quella di essere proprietario di un immobile. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che, dichiarando arbitrario il comportamento della Regione Lombardia e irragionevole la sua Legge in materia (art. 2, c. 1, lettera D; e art. 22, c. 1, lettera E) n.91/1983, ha deciso per l'illegittimità della normativa in quanto e laddove tendente a individuare il reddito immobiliare ("ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della declarazione di decadenza") sulla base di una disposizione (L. 392/1978) superata dalla legge 431/1998 sui patti in deroga. Tutto ha inizio con la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di case di edilizia residenziale pubblica, per coloro che siano già titolari d'immobili che consentono un reddito "pari al canone di locazione di un alloggio adeguato alle loro esigenze abitative" e che, del resto, risponde in pieno alle finalità proprie del servizio in questione. Il diritto all'abitazione costituisce un connotato fondamentale dello "Stato sociale", ed è giusto che il suo riconoscimento sia collegato alla presenza di requisiti, come un basso reddito familiare, o l'assenza di concrete e adeguate possibilità alternative. In perfetta aderenza a questi princìpi, la Regione Lombardia aveva stabilito, con Legge 5 dicembre 1983, n. 91 ("Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"), le caratteristiche necessarie per partecipare ai bandi dell'edilizia pubblica. Allo stesso tempo, però, ne ha escluso l'ammissione a chi sia titolare di alloggio "avente la stessa natura di quello al quale aspira, anche se ubicato al di fuori della sede di lavoro dell'interessato". Preclusione, giustificata in linea di principio, e tuttavia resa "incongrua" dalla decisione conclusiva del legislatore regionale, che assumerebbe, come "parametro di valutazione dell'alloggio ubicato in altre località" (ai fini dell'ammissione/esclusione), il canone di locazione determinato in base alla legge 392/1978. Non su un "indice oggettivo di valutazione", quindi, ma sul presupposto di un tipo di reddito variamente e scarsamente rappresentativo, si sarebbe voluta fondare la regola per assegnare, o meno, il desiderato alloggio pubblico. Una prospettiva che, violando i principi generali in base all'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, è stata giudicata illegittima.
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