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Affitti, il 20 per cento in pių per chi non lascia alla scadenza.

La Corte Costituzionale ha chiarito la norma più controversa della legge del 9 dicembre 1998, n. 431 sui rapporti di locazione, cioè quella relativa al risarcimento dovuto dall’inquilino qualora non liberi l’appartamento alla scadenza contrattuale. L'art. 6, comma 6, della legge stabilisce infatti che l'inquilino non è tenuto al risarcimento del maggior danno (art. 1591 del Codice Civile) in favore del padrone di casa se ,dalla conclusione del contratto e fino al momento dell'effettivo rilascio, corrisponda un canone locativo aumentato del 20%. Questa disposizione è stata ritenuta irragionevole e lesiva del diritto di proprietà dal Pretore di Napoli, in quanto tende a mettere sullo stesso piano situazioni ed esigenze diverse. E questo, sia per non aver tenuto conto delle circostanze che variamente possono intervenire nella causa e sia per la valutazione del danno conseguente alla prosecuzione (oltre il limite) della occupazione di un appartamento da parte dell'inquilino. I giudici della Consulta, dopo una significativa ricostruzione storica degli interventi normativi nel settore delle locazioni, hanno ribadito che la logica ispiratrice dei Legislatori del ’98 non è del tutto inadeguata. E’ vero che ci si sta progressivamente avviando verso un regime di totale liberalizzazione del mercato immobiliare, sostiene la Corte Costituzionale, ma esiste la necessità di predisporre un criterio economico risolutivo e di facile applicazione in via giudiziaria, tale da compendiare i contrapposti interessi, nell'eventuale periodo successivo alla scadenza contrattuale. La maggiorazione del 20% dell'importo dell'affitto (calcolato sulla base già rivalutata, "nella misura del 75% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente"), non contrasta in sé con il metro di ragionevolezza legislativo: esso, da una parte, esonera il locatore dalla prova del danno subito e dall'altra, elimina, per il conduttore, il pericolo di pagamenti più onerosi. L'incongruenza consisterebbe piuttosto nel fatto che la previsione di legge "estende i suoi effetti al periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione o legge di quello giudizialmente fissato per l'esecuzione". L'art. 6, comma 6, della L. 431/1998, insomma, dimostra una grave carenza poiché non prevede nessuna distinzione tra l'avvenuto rilascio dopo la scadenza del contratto locativo, ma entro il "termine di esecuzione legislativamente o giudizialmente fissato", e qualsiasi altra data successiva. Qui risiede l'irragionevolezza e la conseguente incostituzionalità della norma. Per il periodo di occupazione successivo alla data che il giudice o la hanno fissato, e che differisce l'esecuzione dello sfratto, tornerà quindi in opera il "regime ordinario", e la regola del risarcimento sarà nuovamente quella prevista dall'art. 1591 del Codice Civile.


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